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Mehdi Tanrikulu c. Turchia (n. 2), N. 33374/10, Corte EDU (Seconda Sezione), 19 gennaio 2021

Abstract

Custodia cautelare ingiustificata del caporedattore di un quotidiano con l’accusa di diffusione di propaganda in favore di un’organizzazione terroristica. Violazione dei diritti alla libertà, sicurezza personale e libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 10 CEDU

Massima

1. La privazione della libertà è una misura così grave da giustificarsi solo qualora altre misure meno severe siano state prese in considerazione e giudicate insufficienti ai fini della salvaguardia dell’interesse personale o pubblico che richiede la detenzione. Non è, pertanto, sufficiente che la privazione della libertà personale sia conforme al diritto interno, ma deve essere anche ritenuta necessaria tenuto conto delle circostanze del caso di specie. Se altre misure meno severe sono sufficienti al perseguimento dell’obiettivo, la custodia cautelare non è da ritenersi compatibile con l’articolo 5, paragrafo 1 (c) della CEDU.

2. Non vi è alcun dubbio che gli Stati contraenti possano adottare delle misure efficaci per prevenire il terrorismo e far fronte, in particolare, alla pubblica istigazione che le infrazioni terroristiche pongono in atto. Tuttavia, la Corte ritiene che elencare alcune espressioni utilizzate in articoli di giornale come prova dell’avvenuta propaganda in favore di una organizzazione terroristica non sarebbe da considerarsi un’applicazione dei criteri enunciati ed utilizzati dalla stessa Corte nell’interpretazione dell’articolo 10. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, quando delle opinioni non incitano alla violenza, gli Stati contraenti non possono invocare la protezione dell’integrità territoriale, della sicurezza nazionale, della difesa dell’ordine pubblico o della prevenzione del crimine come giustificazioni alla restrizione del diritto del pubblico ad essere informato, utilizzando, così, il diritto penale per incidere sui mezzi di comunicazione.
(Il ricorrente, caporedattore di un quotidiano pubblicato in curdo, era stato detenuto preventivamente e condannato con l’accusa di aver diffuso propaganda in favore di un’organizzazione terroristica illegale attraverso la pubblicazione di alcuni articoli sul giornale. La Corte riscontrava una violazione degli articoli 5 e 10, dal momento che la detenzione non era conforme al e non era prescritta dal diritto, e le giustificazioni addotte erano irrilevanti ed insufficienti).