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Şık c. Turchia (n. 2), N. 36493/17, Corte EDU (Second Sezione), 24 novembre 2020

Abstract

Detenzione preventiva arbitraria di un giornalista investigativo in assenza di un ragionevole sospetto di diffusione della propaganda a favore di un’organizzazione terroristica. Violazione dei diritti alla libertà, sicurezza e libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 10 CEDU

Massima

1. La ‘ragionevolezza’ del sospetto su cui un arresto si deve fondare costituisce parte essenziale delle garanzie contro la detenzione arbitraria ex articolo 5, paragrafo 1 (c) della CEDU. Per questo motivo, è di per sé insufficiente che un sospetto sia sostenuto in buona fede per essere considerato ragionevole. Ci sono, di fatto, due componenti del requisito del ‘ragionevole sospetto’, sono separate ma sovrapponibili: una componente fattuale ed una concernente la qualifica della condotta come offesa penale. In primo luogo, la nozione di ‘sospetto ragionevole’ presuppone l’esistenza di fatti o informazioni che convincerebbero un* osservator* oggettiv* del fatto che persona interessata potrebbe aver commesso il reato. Ciò che possa essere valutato come ‘ragionevole’ dipenderà dalle circostanze, ma la Corte deve essere comunque in grado di distinguere se l’essenza delle garanzie ex articolo 5, paragrafo 1 (c) sia stata assicurata, ovvero se l’arresto e la detenzione siano stati basati su elementi sufficienti ed oggettivi tali da giustificare il ‘sospetto ragionevole’ che i fatti in questione siano realmente accaduti e siano attribuibili alla persona sospettata. In secondo luogo, la qualifica come reato implica che i fatti rientrino ragionevolmente sotto ad una delle sezioni del codice penale che descrivono i comportamenti criminali. Pertanto, non potrebbe chiaramente esserci un ‘sospetto ragionevole’ qualora gli atti o i fatti contestati ad una persona detenuta non costituissero reato al tempo della loro commissione.

2. Nel normale corso del giornalismo professionale, i diritti ed i doveri di un* giornalista investigativ* comprendono la trasmissione di informazioni al pubblico ritenute rilevanti per i dibattiti su questioni di interesse pubblico, come nel caso di specie. La libertà di stampa permette al pubblico di godere di uno dei migliori mezzi per scoprire e formarsi un’opinione sulle idee e le attitudini de* loro leader politic*. Al contempo, essa fornisce a* politic* l’opportunità di riflettere sulle e commentare le preoccupazioni dell’opinione pubblica, mettendo chiunque nelle condizioni di poter partecipare al libero dibattito politico, che sta al cuore del concetto di società democratica. Questo include anche la libera espressione delle proprie visioni da parte di organizzazioni illegali, purché queste non contengano incitamento pubblico a commettere reati terroristici o non condonino il ricorso alla violenza.
(Il ricorrente era un giornalista condannato per propaganda terroristica in seguito alla pubblicazione di una serie di articoli su un quotidiano nazionale, sul sito web del giornale e su una serie di post sui social media tratti dal suo account Twitter. Lamentava la violazione dei suoi diritti alla libertà e sicurezza, nonché alla libertà di espressione ex articoli 5 e 10, sostenendo che la detenzione preventiva cui era stato sottoposto fosse stata arbitraria, in assenza di una prova concreta che potesse fondare il ragionevole sospetto sulla commissione del reato. La Corte aveva riscontrato la violazione di entrambi i diritti, in quanto la carcerazione era stata una interferenza illegittima con la libertà di espressione del ricorrente e le autorità nazionali non avevano fornito una base sufficiente per stabilire il ragionevole sospetto sulla commissione del reato).