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SÜER c. Turchia, N. 77711/11, Corte EDU (Seconda Sezione), 29 settembre 2020

Abstract

Interferenza senza motivi sufficienti e pertinenti per giustificarne la necessità dell’adozione in una società democratica costituisce violazione della libertà di espressione. Presunta propaganda in favore di un’organizzazione terroristica.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

Per valutare se la necessità dell’interferenza con la libertà di espressione sia stata stabilita in modo convincente, la Corte deve verificare, conformemente alla propria giurisprudenza, se le ragioni fornite dalle autorità nazionali sono sufficienti e rilevanti, tenendo conto del contenuto, del contesto nonché del potenziale danno derivante dalla condotta del* ricorrente.
(Il ricorrente lamentava una violazione del suo diritto alla libertà di espressione in seguito alla condanna per attività di propaganda in favore di una organizzazione terroristica attraverso l’invio di due SMS. La Corte riscontrava una violazione della libertà di espressione ex articolo 10, poiché le ragioni addotte dalle autorità nazionali per dimostrare che la condotta avesse costituito incitamento alla violenza, resistenza armata o incitamento all’odio non erano state tali da ritenersi rilevanti, sufficienti o necessarie in una società democratica).