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Ilıcak c. Turchia (N. 2), N. 1210/17, Corte EDU (Seconda Sezione), 14 dicembre 2021

Abstract

Custodia cautelare di un giornalista, arrestato a seguito del fallito golpe militare del 15 luglio 2016 in Turchia.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 10 CEDU

Massima

1. Il fatto che una giornalista lavori per un organo di stampa (del tutto legale) non può di per sé, senza tener conto della natura dei suoi scritti e delle sue attività, essere equiparato all’appartenenza ad una organizzazione terroristica.

2. Quei fatti che non possono distinguersi dalle legittime attività di un giornalista investigativo o di un oppositore politico, rientrando così nell’ambito della libertà di espressione e della libertà di stampa, non possono essere considerati rilevanti al fine di ritenere che sussistano fondati motivi per sospettare che il ricorrente appartenga ad una organizzazione terroristica o che intenda sovvertire l’ordine costituzionale.
(Nel caso di specie, relativo alla custodia cautelare di un giornalista accusato di appartenere ad un’organizzazione terroristica e/o di aver preso parte al fallito colpo di Stato del luglio 2016 in Turchia, la Corte europea ha ravvisato una violazione dell’art. 5§1 e dell’art. 10 CEDU).