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Tercan c. Turchia, N. 6158/18, Corte EDU (Seconda Sezione), 29 giugno 2021

Abstract

Arresto e reiterata custodia cautelare di un ex giudice della Corte costituzionale a seguito del tentato colpo di Stato militare del 15 luglio 2016 in Turchia, con l’accusa di appartenere ad un’organizzazione terroristica.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 5 ECHR

Massima

1. Un’interpretazione estensiva della nozione di “flagranza di reato”, che non si fondi su alcuna disposizione legislativa, non pregiudica soltanto l’immunità giurisdizionale concessa ai membri dei tribunali apicali e ai membri eletti del Consiglio supremo della magistratura o anche ad altri giudici e pubblici ministeri: essa potrebbe infatti riguardare anche qualsiasi altra persona che gode di immunità giudiziaria, ad esempio i parlamentari.

2. Le garanzie del diritto alla libertà e alla sicurezza sarebbero prive di senso se si ammettesse che i giudici, e in particolare i membri della Corte costituzionale, potessero essere sottoposti a custodia cautelare senza che vi sia alcun reato concomitante o alcun grave indizio di aver commesso o di essere in procinto di commettere il reato di appartenenza ad una organizzazione armata. Sarebbe illusorio ritenere che la magistratura possa difendere lo Stato di diritto e dare attuazione al principio dello Stato di diritto se fosse privata della protezione della Convenzione derivante dal diritto alla libertà e alla sicurezza.
(Nel caso di specie, relativo alla custodia cautelare di un ex giudice della Corte costituzionale turca e alla sua reiterata detenzione preventiva, unitamente alla sua perquisizione domiciliare, la Corte ha riscontrato all’unanimità la violazione degli articoli 5§1, 5§3 e 8 della Convenzione, così riaffermando una sistematica mancanza di chiarezza giuridica e di prevedibilità per quanto riguarda l’arresto e la detenzione di giudici appartenenti a corti apicali in Turchia).

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