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Atilla Taş c. Turchia, N. 72/17, Corte EDU (Seconda Sezione), 19 gennaio 2021

Abstract

Detenzione preventiva di un cantante ed editorialista a causa di alcuni tweet pubblicati sul suo profilo Twitter, e della pubblicazione su un quotidiano di articoli ed editoriali critici nei confronti delle politiche del governo e del Presidente della Repubblica.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 10 CEDU

Massima

Quando gli articoli e i tweet non possono in alcun modo interpretarsi come un appello alla violenza da parte del loro autore, né le sue osservazioni equivalgono ad un indottrinamento terroristico, un elogio per l’autore di un attacco terroristico, una denigrazione delle vittime di un attacco, un appello a finanziare organizzazioni terroristiche, o qualsiasi altra forma di comportamento analogo, sebbene tali atti possano considerarsi assai critici nei confronti delle politiche del governo e del Presidente della Repubblica, la ragionevolezza delle accuse su cui si è fondata l’ordinanza di custodia cautelare non può essere estesa al punto da compromettere il diritto alla libertà di espressione tutelato ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione.
(Nel caso di specie, la Corte europea ha stabilito all’unanimità che la detenzione preventiva di un cantante e editorialista, sulla base di alcuni tweet e articoli da quest’ultimo pubblicati, fosse illegittima e arbitraria ai sensi dell’art. 5 §1 e dell’art. 10 CEDU).

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