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Pişkin c. Turchia, N. 33399/18, Corte EDU (Seconda Sezione), 15 dicembre 2020

Abstract

Licenziamento di un dipendente pubblico, sulla base di un decreto legislativo di emergenza, in virtù dei suoi presunti legami con un’organizzazione terroristica, e conseguente sindacato giurisdizionale di tale misura.

Riferimenti normativi

Art. 6 CEDU
Art. 8 CEDU
Art. 15 CEDU

Massima

1. Anche nell’ambito di uno stato di emergenza deve prevalere il principio fondamentale dello Stato di diritto. Non sarebbe coerente con tale principio in una società democratica o con il principio fondamentale che soggiace all’articolo 6 CEDU se uno Stato potesse, senza alcuna restrizione o controllo da parte degli organi deputati a verificare l’attuazione della Convenzione, rimuovere dalla giurisdizione dei tribunali un’intera serie di cause civili ovvero conferire ad ampi gruppi o categorie di persone una immunità dalla responsabilità civile.

2. Qualora un decreto legislativo emergenziale non contenga alcuna formulazione chiara o esplicita che escluda la possibilità di un controllo giurisdizionale sui provvedimenti adottati per la sua attuazione, esso deve sempre interpretarsi come idoneo ad autorizzare le corti dello Stato resistente ad esercitare un controllo sufficiente al fine di evitare qualsiasi forma di arbitrarietà.

3. L’appartenenza a strutture organizzate secondo linee militari o l’instaurazione di una forma rigida e irriducibile di solidarietà tra i propri membri, ovvero il perseguimento di una ideologia contraria alle regole democratiche, in quanto elemento fondamentale dell’“ordine pubblico europeo”, potrebbe sollevare problematiche dal punto di vista della sicurezza nazionale e della prevenzione dei disordini quando i membri di tali enti siano chiamati a svolgere funzioni pubbliche. Di conseguenza, non può che avere un peso significativo la valutazione da parte delle autorità pubbliche – o di altri organismi operanti nell’ambito della funzione pubblica – di ciò che costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale. Tuttavia, le corti nazionali debbono essere in grado di intervenire nei casi in cui l’invocazione di tale concetto non abbia basi fattuali ragionevoli ovvero indichi un’interpretazione arbitraria.

4. Anche quando è in gioco la sicurezza nazionale, i concetti di legalità e di Stato di diritto in una società democratica richiedono che misure lesive dei diritti fondamentali debbano essere oggetto di una qualche forma di procedimento in contraddittorio dinanzi ad un organo indipendente, competente ad esaminare i motivi della decisione e le relative prove. Laddove non fosse possibile contestare efficacemente un problema di sicurezza nazionale invocato dalle autorità, la polizia o altre autorità statali sarebbero in grado di invadere arbitrariamente i diritti tutelati dalla Convenzione.
(Nel caso di specie, relativo al licenziamento di un dipendente di un ente pubblico in ragione dei suoi presunti legami con un’organizzazione terroristica a seguito del mancato colpo di stato del 15 luglio 2016, la Corte europea ha riscontrato all’unanimità la violazione del diritto a un equo processo e del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi gli articoli 6 e 8 della Convenzione).