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Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, B. V., N. AP-209/20, 6 maggio 2020

Abstract

Ritiro della propria candidatura durante il periodo del mandato.

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 2, Costituzione
Art. 2, comma 1, Costituzione
Art. 2, comma 2, Costituzione
Art. 3, Prot. 1, CEDU

Massima

1. L’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, garantito dall’art. 3, Prot. 1 della CEDU, non si limita alle sole elezioni degli organi legislativi, ma si applica in generale a quegli organi la cui composizione dipende integralmente o parzialmente da un voto. Anche l’esercizio del diritto negativo, cioè del diritto “di non essere eletto”, può essere soggetto a delle limitazioni.

2. Il fatto che il candidato, il partito politica, la coalizione o la lista non possano ritirare la propria candidatura dopo la verifica delle liste dei candidati, fino alla scadenza del mandato dell’organo, non costituisce una violazione dell’art. I, comma 2 e l’art. II, commi 1 e 2, della Costituzione della Bosnia ed Erzegovina.
(Il ricorrente, un candidato del partito SNSD, lamentava l’impossibilità di ritirare la propria candidatura).