Riconoscimento della sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico in caso di convivenza coniugale protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 29, 30, 31 della Costituzione italiana
l. 25 marzo 1985 n. 121
Massima
La convivenza come coniugi deve intendersi quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, la quale si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, continua nel tempo, e riconoscibile attraverso corrispondenti specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In particolare, la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, e di ordine pubblico italiano. Pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 della Costituzione italiana e del principio supremo di laicità dello Stato, tale convivenza è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordinamento canonico.
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