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Corte costituzionale italiana, N. 39/1965, 13 maggio 1965

Data
13/05/1965
Tipologia Sentenza
Numerazione 39/1965

Abstract

Tutela penale del sentimento religioso. Vilipendio alla religione dello Stato.

Riferimenti normativi

Art. 3 Costituzione italiana
Art. 8 Costituzione italiana
Art. 19 Costituzione italiana
Art. 20 Costituzione italiana
Art. 402 codice penale

Massima

1. La maggiore ampiezza e intensità della tutela penale della religione cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiché è basata sulla posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa cattolica. L'art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di capacità e di attività delle confessioni religiose poiché il bene protetto non è la capacita' giuridica di agire della Chiesa cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli italiani, e non contrasta perciò con l'art. 20 Cost.

2. L’art. 3 Cost. esclude esplicitamente che la differenza di religione possa dar luogo a differenza di trattamento dei cittadini, ma l'art. 402 cod. pen. non dà luogo a una distinzione nella posizione giuridica dei cittadini basata sulla religione. La norma penale si riferisce indistintamente a tutti i destinatari, qualunque sia la loro religione, cosicché la fede religiosa non ha alcuna rilevanza nella identificazione del soggetto attivo del reato. La norma non protegge, dal lato passivo, la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi appartengono, né attribuisce ad essi un vantaggio valutabile giuridicamente: il singolo cattolico non è il titolare dell'interesse protetto.

3. L’uguale protezione della libertà delle religioni non esclude che possa considerarsi differentemente una confessione religiosa in relazione alla diversa rilevanza nella comunità statale, sempreché la distinzione non implichi limitazione della libertà di ciascuna confessione. L'uguale diritto alla libertà non significa diritto ad una uguale tutela penale.