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Corte costituzionale italiana, N. 239/2018, 25 ottobre 2018

Data
25/10/2018
Tipologia Sentenza
Numerazione 239/2018

Abstract

Soglia di sbarramento al 4% per le elezioni al Parlamento europeo.

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 2, Costituzione
Art. 3, Costituzione
Art. 48, comma 2, Costituzione
Art. 21, comma 1, Legge n. 18, 24/01/1979

Massima

1. La soglia di sbarramento al 4%, prevista dalla legislazione italiana in materia di elezione al Parlamento europeo, non è dichiarata irragionevole, apparendo funzionale all'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione dell'assemblea, esigenza non meno meritevole di quella di stabilità del governo, in considerazione delle funzioni decisorie dell'assemblea e dei rischi connessi a una paralisi della sua attività conseguente all'impossibilità o all'eccessiva difficoltà di formare le necessarie maggioranze, nonché la indubbia trasformazione in senso parlamentare della forma di governo dell'Unione europea. La scelta del legislatore italiano non eccede dunque i limiti propri della discrezionalità che gli compete nella disciplina della materia elettorale.
(Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).