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Consiglio di Stato italiano, Parere, Sez. II, N. 63/1988, 27 aprile 1988

Data
27/04/1988
Tipologia Sentenza
Numerazione 63/1988
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Abstract

Il crocifisso scolastico riveste un indubbio significato storico-culturale e le disposizioni regolamentare che ne prescrivono l’ostensione devono ritenersi tutt’ora vigenti.

Riferimenti normativi

Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 della Costituzione italiana
Art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924
119 del regio decreto n. 1297 del 1928 (Tabella C)

 

Massima

1. Il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato che riveste per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa.

2. I Regi Decreti che prescrivono l’ostensione del crocifisso, aventi natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico. Né pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

Note

Il parere, reso su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, inaugura l’orientamento della giurisprudenza amministrativa ravvisante, nel crocifisso, un assorbente valore culturale.