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Perovy c. Russia, N. 47429/09, Corte EDU (Terza Sezione), 20 ottobre 2020

Data
20/10/2020
Tipologia Sentenza
Numerazione 47429/09

Abstract

Rito della benedezione di un’aula scolastica secondo il culto cristiano ortodosso, in presenza di un alunno professante una diversa fede religiosa. Non violazione del diritto dei genitori di educare il proprio figlio in conformità ai propri convincimenti religiosi (articolo 2, Protocollo 1, CEDU) e del diritto di libertà religiosa del discente (articolo 9 CEDU).

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 2, Prot. 1, CEDU

Massima

1. Il secondo periodo dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 va letto alla luce non solo della prima proposizione dello stesso articolo, ma anche, in particolare, dell'articolo 9 della Convenzione, che garantisce la libertà di pensiero, coscienza e religione, compresa la libertà di non appartenere a una religione, e che impone agli Stati contraenti un “dovere di neutralità e imparzialità”. Gli Stati hanno la responsabilità di garantire, in modo neutrale e imparziale, l'esercizio di varie religioni, fedi e credenze. Il loro ruolo è quello di aiutare a mantenere l'ordine pubblico, l'armonia religiosa e la tolleranza in una società democratica, in particolare tra gruppi tra loro in opposizione. Ciò riguarda sia le relazioni tra credenti e non credenti sia le relazioni tra gli aderenti di varie religioni, fedi e credenze.

2. Sebbene il secondo periodo dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 non impedisca agli Stati contraenti di trasmettere, attraverso l'insegnamento o l'istruzione, informazioni o conoscenze di natura religiosa o filosofica direttamente o indirettamente, poiché l'impostazione e la pianificazione del curriculum scolastico sono di loro competenza, esso richiede allo Stato, nell'esercizio delle sue funzioni in materia di istruzione e di insegnamento, di vigilare affinché le informazioni o le conoscenze inserite nel curriculum siano veicolate in modo obiettivo, critico e pluralistico, consentendo agli alunni di sviluppare uno spirito critico soprattutto nei confronti della religione in un'atmosfera tranquilla e libera da ogni proselitismo. Allo Stato è fatto divieto di perseguire uno scopo di indottrinamento che possa essere considerato non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo è il limite che gli Stati non devono superare.

3. Gli Stati contraenti godono di un margine di apprezzamento nei loro sforzi per conciliare l'esercizio delle funzioni che assumono in relazione all'educazione e all'insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare tale educazione e insegnamento in conformità con le proprie convinzioni religiose e filosofiche. Ciò vale per l'organizzazione dell'ambiente scolastico e per l'impostazione e la pianificazione del curriculum, e la Corte ha il dovere in linea di principio di rispettare le decisioni degli Stati contraenti in materia, compreso lo spazio che accordano alla religione, a condizione che tali decisioni non sfocino in una forma di indottrinamento.
(Nel caso di specie, all’interno di un’aula scolastica, era stata compiuta una cerimonia di benedizione, officiata dal padre di uno degli alunni, ministro della Chiesa ortodossa. Ad avviso della Corte, tuttavia, non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto dei genitori di educare i figli in conformità dei propri convincimenti religiosi, attesa la breve durata del rito nonché il suo carattere isolato. Inoltre, dalla mera presenza di un alunno a una cerimonia quale quella dianzi descritta non potrebbe dedursi una violazione del suo diritto di libertà religiosa)

 

Note

Con argomenti analoghi a quelli spesi nel caso “Lautsi c. Italia”, la Corte ritiene che la brevità del rito di benedizione e il suo carattere isolato non consentirebbero di rinvenire prova del fatto che il discente avesse subito una forma di indottrinamento o di condizionamento.