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Podkolzina c. Lettonia, N. 46726/99, Corte EDU (Quarta Sezione), 9 aprile 2002

Data
09/04/2002
Tipologia Sentenza
Numerazione 46726/99

Abstract

Cancellazione dalle liste elettorali di un candidato a causa dell’insufficiente conoscenza della lingua ufficiale del Paese.

Riferimenti normativi

Art. 3, Prot. 1 CEDU
Art. 13 CEDU

Massima

1. Nell’ambito dell’art. 3 del Prot. 1 della CEDU e dei principi che ne derivano, gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità. Questo significa che sono ammesse delle limitazioni in materia elettorale, soprattutto quando queste possono garantire una più efficace difesa degli interessi degli elettori. Detto ciò, qualsiasi limitazione in ambito elettorale non deve ridurre i diritti in questione in misura tale da pregiudicarne la stessa essenza. 

2. Gli Stati godono di un ampio margine di valutazione quando stabiliscono le condizioni di eleggibilità in astratto. Tuttavia, la procedura per dichiarare un candidato ineleggibile deve essere tale da garantire una decisione equa e obiettiva e impedire qualsiasi abuso di potere da parte dell'autorità competente o una qualche forma di imparzialità.
(La ricorrente, cittadina lettone e membro della minoranza linguistica russa, veniva iscritta nelle liste elettorali in vista delle elezioni parlamentari. In un secondo momento, però, la Commissione elettorale aveva provveduto a cancellare la sua candidatura a causa di una inadeguata padronanza della lingua lettone).