Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte di cassazione italiana, Sezioni Unite, N. 24414/2021, 9 settembre 2021

Data
09/09/2021
Tipologia Sentenza
Numerazione 24414/2021

Abstract

Profili di compatibilità tra l’ordine di esposizione di un simbolo religioso impartito da un dirigente scolastico di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta dall’assemblea degli studenti, e la libertà di insegnamento e di coscienza in ambito religioso. Assenza di discriminazione su base religiosa. 

Riferimenti normativi

Art. 19 Costituzione italiana
Art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media)

Massima

1. L’ art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924, che annovera il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in pieno raccordo con la lettera della Costituzione e dei principi costituzionali. Ne consegue che la comunità scolastica ha piena facoltà di scegliere se esporre il crocifisso in aula attraverso una votazione che rappresenti il precipitato di tutte le convinzioni della medesima comunità. Nel caso in cui si profilino posizioni discordanti, è necessario ricercare un punto di raccordo attraverso un “ragionevole accomodamento”.  

2. La circolare del dirigente scolastico, consistente nell’ordine di affissione del crocifisso, è da considerarsi illegittima in quanto non conforme all’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia di arredi scolastici che prevede un ragionevole accomodamento tra la volontà espressa dagli studenti e la posizione dell’insegnante dissenziente. Data l’illegittimità della circolare del dirigente scolastico, la sanzione disciplinare inflitta al docente che aveva rimosso il crocifisso dall’aula all’inizio delle sue lezioni è da ritenersi invalida e dunque priva di effetti.

3. La circolare del dirigente scolastico non integra nessuna forma di discriminazione fondata sulla religione nei confronti dell’insegnante (dissenziente) e perciò la richiesta di risarcimento danni formulata dal docente è da intendersi infondata. Il dirigente scolastico, infatti, non ha esercitato in senso religioso la funzione pubblica ricoperta né ha condizionato in alcun modo la libertà di espressione e di insegnamento del docente, ma ha recepito la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso.