Ricorso contro condanna per delitto elettorale commesso da un testimone di Geova. Valutazione dell’applicabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto alla libertà religiosa.
Riferimenti normativi
Art. 143 Legge Organica n. 5/1985 sul Regime Elettorale Generale
Art. 20 codice penale spagnolo
Massima
Non è applicabile l’esimente dell’esercizio del diritto alla libertà religiosa in caso di delitti elettorali quando l’adempimento del dovere elettorale non comporta una lesione della libertà ideologica e religiosa di un imputato che sia un testimone di Geova, posto che la mera partecipazione al seggio elettorale non implica l’obbligo di esprimere opinioni politiche, che è quanto vietato dalle convinzioni dell’imputato stesso. L’impegno civico elettorale, infatti, non impedisce di professare qualsiasi altra idea ed opinione, ma come cittadino facente parte del corpo sociale ciascuno è obbligato ad accettare le norme essenziali che formano la struttura della società in cui vive e da cui riceve benefici.
(Il tribunale di seconda e ultima istanza ha così confermato la sentenza di condanna, a multa e inabilitazione di un anno dal suffragio passivo, di un testimone di Geova che – ricevuta la notifica per la partecipazione al seggio elettorale in occasione di un referendum – aveva inviato una lettera spiegando le ragioni della sua obiezione di coscienza e si era così sentito libero da vincoli.)
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