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Tribunale Supremo spagnolo (Tribunal Supremo), Sez. II, N. 745/2003, 24 maggio 2003

Abstract

Ricorso contro condanna per tentato omicidio per ragioni legate all’onore. Valutazione dell’applicabilità della circostanza attenuante degli stati passionali, alla luce delle specificità culturali.

Riferimenti normativi

Artt. 16, 138 codice penale spagnolo
Art. 21 codice penale spagnolo

Massima

Le cause o gli stimoli che possono produrre le emozioni e le passioni che la legge considera idonee a ridurre la responsabilità penale, devono essere capaci di interporsi tra il messaggio della norma e la coscienza o volontà del soggetto, in modo tale che la forza di quel messaggio risulti chiaramente indebolita. Questo effetto non può essere attribuito ad ogni dispiacere o fastidio, pena la messa in pericolo della convivenza civile su cui si basa il tessuto sociale. E non si può sostenere, d'altra parte, che in un certo gruppo etnico alcuni fastidi scatenano più facilmente reazioni violente: il riconoscimento di singolarità culturali indiscutibili in un tale gruppo non deve portare alla formulazione di un giudizio attenuato di rimprovero verso comportamenti che, attuati da cittadini appartenenti alla cultura maggioritaria, riceverebbero sempre una riprovazione proporzionale al loro contenuto oggettivo di ingiustizia. Troppo spesso, atteggiamenti di eccessiva comprensione delle presunte - o reali - singolarità di settori sociali più o meno emarginati nel loro rapporto con le norme generalmente applicabili contribuiscono in modo decisivo ad accentuare questa emarginazione.