Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte di Cassazione italiana, Sez. I Penale, N. 51059/2013, 4 dicembre 2013

Abstract

Ricorso contro condanna per tentato omicidio “d’onore” nei confronti della figlia minorenne dell’imputato. Valutazione della futilità di motivi legati all’onore e applicabilità della relativa circostanza aggravante.

Riferimenti normativi

Artt. 575, 56 codice penale italiano
Art. 61, n. 1 codice penale italiano

Massima

1. La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.
Tale circostanza però ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto.

2. Per quanto non condivisibili nella moderna società occidentale, non possono essere definiti futili i motivi che siano legati al rispetto dell’onore familiare e della fede religiosa, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che in questi casi muove la persona ad agire.

(Nel caso di specie il ricorrente, di fede musulmana, aveva sentito disonorato l’onore della propria famiglia per il fatto che la figlia intrattenesse una relazione sentimentale ed avesse rapporti sessuali non solo senza essere sposata e da minorenne, ma con un ragazzo di religione diversa da quella musulmana, violando dunque i precetti dell’Islam.
Le corti di merito avevano riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante dei motivi futili, contestata dalla difesa e disapplicata dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza di appello, con rinvio per un nuovo giudizio ed una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio alla luce del principio sancito.)