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Corte costituzionale italiana, N. 268/2017, 22 novembre 2017

Data
22/11/2017
Tipologia Sentenza
Numerazione 268/2017

Abstract

Vaccinazione influenzale e indennizzo per i danni subiti in conseguenza della vaccinazione. Diritto alla salute come interesse pubblico collettivo.

Riferimenti normativi

Art. 2 Cost.
Art. 3 Cost. 
Art. 32 Cost. 
Legge n. 210 del 1992, "Riconoscimento di indennizzo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue ed emoderivati" 

Massima

1. Nel caso della raccomandazione vaccinale, le autorità sanitarie preferiscono fare appello all’adesione degli individui a un programma di politica sanitaria. La tecnica della raccomandazione esprime maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell’art. 32 Cost., ma è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo.

2. Sia l’obbligo che la raccomandazione perseguono un comune obiettivo essenziale nella profilassi delle malattie infettive: garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale.

3. Sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., è giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch’essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano.

4. La ragione determinante del diritto all’indennizzo, quindi, non deriva dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività.ù

5. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione antinfluenzale.