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Corte di cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 19450/2011, 23 settembre 2011

Data
23/09/2011
Tipologia Sentenza
Numerazione 19450/2011
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Abstract

Inapplicabilità della normativa per il ricongiungimento familiare sulla base di un provvedimento di kafala.

Riferimenti normativi

Legge del 4 maggio 1983, n. 184 che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori

Massima

Il provvedimento straniero di kafala è riconosciuto dall’ordinamento italiano quale affidamento, ai fini del ricongiungimento familiare di minori stranieri in stato di abbandono a cittadini stranieri, rispetto a quegli ordinamenti che non prevedono l’adozione. Tale riconoscimento non può avvenire nei confronti di cittadini italiani, essendo obbligatoria l’applicazione ad essi del regime di adozione internazionale come previsto dall’art. 36, legge n. 184/1983. Quindi, alla domanda di ricongiungimento familiare (richiesto tramite kafala), volta a garantire ai cittadini italiani l’inserimento nella propria famiglia di un minore straniero versante in stato di abbandono, non possono applicarsi le norme previste per il ricongiungimento, né per il riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri.