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Scuola Elementare Maria Montessori Srl c. Commissione europea, Commissione europea c. Scuola Elementare Maria Montessori Srl e Commissione europea c. Pietro Ferracci, Cause C-622/16 P a C-624/16 P, CGUE, 6 novembre 2018.

Data
06/11/2018
Tipologia Sentenza
Numerazione C-622/16 P, C-624/16 P

Abstract

Regime di aiuti di Stato concessi dalle autorità italiane agli enti non economici.

Riferimenti normativi

Artt. 107, 108, 256, 263 TFUE

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

Massima

1. Un’interpretazione secondo la quale un atto potrebbe allo stesso tempo rivestire portata generale nel contesto dell’articolo 263, quarto comma (seconda parte della frase) TFUE ed essere privo di tale portata nel contesto dell’articolo 263, quarto comma (terza parte frase) TFUE contrasterebbe con la ratio dell’aggiunta di quest’ultima disposizione, che è quello di attenuare i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento. Inoltre, il fatto che una parte della decisione della Commissione riguardi individualmente una cerchia ristretta di beneficiari del regime di aiuti non osta a che detta parte sia ritenuta di portata generale, purché si applichi a situazioni determinate obiettivamente e produca effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale. Questo si verifica quando, con la prima parte della decisione, la Commissione ritiene che non si debba ordinare il recupero degli aiuti concessi ai sensi dell’esenzione fiscale, nonostante la loro illegalità e incompatibilità con il mercato interno, e che tale decisione faccia perdurare gli effetti anticoncorrenziali della misura generale e astratta costituita da tale esenzione nei confronti di un numero indeterminato di concorrenti dei beneficiari degli aiuti erogati. 

2. Per i beneficiari di un regime di aiuti di Stato, le disposizioni nazionali che istituiscono tale regime e gli atti di attuazione, come un avviso di accertamento, costituiscono misure di esecuzione che una decisione della Commissione, la quale dichiari tale regime incompatibile con il mercato interno, comporta. Ciò si spiega con il fatto che il beneficiario di un regime di aiuti può, se soddisfa le condizioni previste dal diritto interno, chiedere alle autorità nazionali di riconoscergli l’aiuto così come sarebbe stato concesso in presenza di una decisione incondizionata che dichiarasse detto regime compatibile con il mercato interno, e impugnare l’atto recante rigetto di tale domanda dinanzi ai giudici nazionali lamentando l’invalidità della decisione della Commissione. Tuttavia, ciò non vale per la situazione dei concorrenti di beneficiari di una misura nazionale che è stata considerata non costitutiva di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Infatti, la situazione di un concorrente del genere è diversa da quella dei beneficiari di aiuti, dal momento che detto concorrente non soddisfa i requisiti stabiliti dalla misura nazionale di cui trattasi per poter beneficiare della medesima. In tali circostanze sarebbe artificioso obbligare tale concorrente a chiedere alle autorità nazionali di concedergli tale beneficio e a impugnare l’atto di rigetto di detta domanda dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, al fine di indurre quest’ultimo a interrogare la Corte in merito alla validità della decisione della Commissione relativa alla suddetta misura. 

3. A norma dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 108 TFUE, la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione. A tal riguardo, il principio secondo cui «ad impossibilia nemo tenetur» fa parte dei principi generali di diritto dell’Unione. Pertanto, la Commissione non può adottare un ordine di recupero la cui esecuzione sarebbe impossibile da realizzare. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 TUE, il principio di leale cooperazione trova spazio durante l’intero procedimento relativo all’esame di una misura sulla base delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nell’ipotesi in cui lo Stato membro interessato alleghi un’impossibilità assoluta di recupero, tale principio obbliga tale Stato membro a sottoporre alla Commissione le ragioni alla base di tale allegazione, e la Commissione a esaminare tali ragioni. Pertanto, tale principio non impone alla Commissione di far seguire a qualsiasi decisione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno un ordine di recupero, ma la obbliga a prendere in considerazione gli argomenti presentati dallo Stato membro interessato con riferimento all’esistenza di un’impossibilità assoluta di recupero.