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Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz, Causa C-491/10 PPU, CGUE, 22 dicembre 2010

Data
22/12/2010
Tipologia Sentenza
Numerazione C-491/10 PPU

Abstract

Separazione di un figlio dal genitore col rischio di deteriorare i rapporti tra questi ultimi o di nuocere tali rapporti e di provocare un danno psichico. Tutela superiore del minore. 

Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
 

Massima

1. È possibile statuire un procedimento d’urgenza, nelle situazioni di trasferimento di un minore, laddove questo sia separato dal padre da oltre due anni e, a causa della distanza e dei rapporti tesi tra i genitori del minore, sussista un grave e concreto rischio di assenza totale di contatti tra il minore e suo padre per tutta la durata del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio. Quindi, la Corte (UE) può decidere di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, dal momento che il ricorso al procedimento ordinario potrebbe ledere i rapporti tra il genitore e figlio. 

2. Conformemente a quanto previsto dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali e dall’art. 42, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, il diritto del minore di essere sentito non esige che sia tenuta un’audizione dinanzi al giudice dello Stato membro d’origine, bensì richiede che siano messe a disposizione (di tale minore) le procedure e condizioni legali che gli consentano di esprimere liberamente la sua opinione e che quest’ultima venga raccolta dal giudice. 

3. Qualora sia emessa una decisione che prescrive il ritorno di un minore illecitamente trattenuto senza che tale minore sia stato sentito, il giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione non può opporsi all’esecuzione con la motivazione che il giudice dello Stato membro d’origine avrebbe violato l’art. 42 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.