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Corte di cassazione francese (Cour de cassation), No. 13-19.855, 22 novembre 2017

Data
22/11/2017
Tipologia Sentenza
Numerazione 13-19.855

Abstract

Licenziamento di una lavoratrice a causa del diniego di togliere il velo islamico sul luogo di lavoro. 

Riferimenti normativi

Artt. 2 e 4, della Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e impiego

Artt. L. 1121-1, L. 1132-1, L.1133-1, L.1321 Codice del lavoro francese

Massima

Il datore di lavoro durante l’attività lavorativa deve assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascun dipendente all’interno dell’impresa. Egli può adottare regolamenti interni, in applicazione dell’art. L. 1321-5 del Codice del lavoro, contenenti una clausola di neutralità che vieta l’uso (visibile) di qualsiasi segno politico, filosofico o religioso nei luoghi di lavoro purché tale clausola si applichi ai soli dipendenti che siano a contatto con i clienti. Ne consegue che in presenza di un rifiuto da parte del lavoratore di conformare la condotta a tale clausola spetti al datore di lavoro determinare se sia possibile offrire al dipendente un lavoro che non preveda il contatto diretto col pubblico oppure optare per un licenziamento. Quindi, a seguito del rifiuto del lavoratore di togliere il velo il licenziamento non è discriminatorio e si deve ritenere che sussista una giusta causa di licenziamento.