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Aslan e Sezen c. Turchia, N. 43217/04, CEDU (Seconda Sezione), 17 giugno 2014

Abstract

Pubblicazione delle dichiarazioni di un’organizzazione illegale. Limitazioni arbitrarie della libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

Il diritto alla libera manifestazione del pensiero può essere legittimamente limitato solamente qualora il suo esercizio si traduca in discorsi d’odio o appelli alla resistenza armata e all’uso della violenza. 
(Caso relativo alla pubblicazione di un articolo concernente gli scontri in Turchia tra l’esercito turco e il PKK (Partito del Lavoratori del Kurdistan), in considerazione del quale i ricorrenti, direttore e proprietario del giornale, erano stati condannati per aver violato la legge antiterrorismo turca e lo stesso giornale era stato temporaneamente chiuso. La Corte riscontra la violazione dell’art. 10 CEDU).