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Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 13931/2017, 22 marzo 2017

Abstract

Estradizione. Rischio di persecuzioni politiche. Divieto di trattamento inumani o degradanti.

Riferimenti normativi

Art. 27 Costituzione italiana
Art. 705 Codice di procedura penale italiano

Massima

1. L'estradizione dall’Italia di un cittadino bielorusso - peraltro, dissidente politico - deve essere evitata se mancano garanzie specifiche che la persona non sarà sottoposta a trattamenti disumani durante la propria detenzione. 

2. La Corte d'Appello avrebbe dovuto procedere a un accertamento più dettagliato per appurare se la ricorrente correva il rischio di un trattamento disumano e degradante durante la detenzione. E' onere della Corte d'Appello richiedere informazioni complementari allo Stato richiedente per valutare i rischi connessi all'estradizione.