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Corte di Cassazione italiana, Sez. V Penale, N. 13060/2021, 7 aprile 2021

Abstract

Pluralismo dei media. Responsabilità penale per diffamazione. Pena detentiva o pecuniaria. 

Riferimenti normativi

Art. 595 Codice penale italiano

Massima

Nel caso di specie, relativo alla diffamazione su un blog, il giudice non avrebbe dovuto imporre la pena detentiva, a meno di non motivare le ragioni che lo inducano a scegliere tale pena in luogo di quella pecuniaria. Infatti, come ritenuto dall'ord. 132/2020 della Corte costituzionale, solo le condotte di diffamazione che implicano un'istigazione alla violenza oppure la diffusione di un messaggio di odio devono essere punite con il carcere. In attesa che il legislatore italiano dia seguito all'ordinanza della Corte costituzionale, modificando la disciplina, spetta al giudice di merito motivare in maniera precisa la scelta della detenzione invece che della pena pecuniaria.