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Ciubotaru c. Moldavia, N. 27138/04, Corte EDU (Quarta Sezione), 27 aprile 2010

Data
27/04/2010
Tipologia Sentenza
Numerazione 27138/04

Abstract

Impossibilità per un cittadino moldavo di modificare la propria affiliazione etnica nei registri ufficiali. 

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU

Massima

1. Il fatto che gli Stati membri richiedano delle prove oggettive quando registrano l'identità etnica di un cittadino di per sé non costituisce una violazione dell’art. 8 della CEDU. Quando l’appartenenza etnica viene basata solo su aspetti puramente soggettivi e non dimostrabili oggettivamente, le autorità statali possono anche rifiutarsi di registrare l’affiliazione. Tuttavia, la rivendicazione del ricorrente era stata basata su qualcosa di più della percezione soggettiva della propria etnia; egli era stato in grado di fornire legami oggettivamente verificabili con il gruppo etnico rumeno come la lingua, il nome, le affinità culturali e altro.

2. Considerando le circostanze del caso nel suo complesso, non si può dire che la procedura in atto per consentire al ricorrente di cambiare la propria etnia registrata sia conforme agli obblighi positivi della Moldavia di salvaguardare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. Per la Corte, l'inadempienza dello Stato consiste nell'impossibilità per il ricorrente di far esaminare la sua affermazione di appartenere a un certo gruppo etnico alla luce delle prove obiettivamente verificabili addotte a sostegno di tale affermazione. Per questo motivo, le autorità statali non hanno rispettato il loro obbligo positivo di garantire al ricorrente il rispetto effettivo della sua vita privata. C'è stata, di conseguenza, una violazione dell'art. 8 della CEDU.
(Il ricorrente, rivolgendosi all'Ufficio dell’anagrafe locale, ha chiesto che la voce riguardante la sua etnia fosse cambiata da moldava a rumena. In risposta, è stato informato che ciò era impossibile, poiché nessuno dei suoi genitori era stato registrato come rumeno nei loro certificati di nascita o di matrimonio. Il ricorrente ha quindi avviato un procedimento contro lo Stato, ma il suo reclamo è stato respinto con la motivazione che non aveva dimostrato che i suoi genitori erano di origine etnica rumena).