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Schüth c. Germania, N. 1620/03, Corte EDU (Quinta Sezione), 23 settembre 2010

Data
23/09/2010
Tipologia Sentenza
Numerazione 1620/03

Abstract

Organista dipendente di una parrocchia cattolica. Licenziamento motivato dal concepimento di un figlio nell’ambito di una relazione extraconiugale. Violazione dell’articolo 8 della CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU

Massima

1. Sebbene la funzione dell'articolo 8 sia essenzialmente quella di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, esso non si limita a obbligare lo Stato ad astenersi da tale ingerenza: oltre a questo impegno principalmente negativo, possono esserci obblighi positivi inerenti ad un effettivo rispetto della vita privata. Tali obblighi possono comportare l'adozione di misure atte a garantire il rispetto della vita privata anche nell'ambito dei rapporti tra gli individui. I confini tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 non si prestano a una definizione precisa, ma i principi applicabili sono comunque simili. In particolare, in entrambi i casi si deve tenere conto del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra l'interesse generale e gli interessi individuali; e in entrambi i contesti lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento.

2. Le comunità religiose esistono tradizionalmente e universalmente sotto forma di strutture organizzate e, laddove sia in gioco l'organizzazione della comunità religiosa, l'articolo 9 della Convenzione deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11, che salvaguarda la vita associativa da ingiustificate interferenze dello Stato. In effetti, l'esistenza autonoma delle comunità religiose è indispensabile per il pluralismo in una società democratica ed è quindi un aspetto al centro della protezione offerta dall'articolo 9.
(Il ricorrente, che ricopriva la mansione di organista e direttore del coro in una chiesa parrocchiale, era stato licenziato per aver concepito un figlio nell’ambito di una relazione extraconiugale, in seguito al proprio divorzio. La Corte osserva che, nel caso di specie, l’obbligo di lealtà imposto al prestatore di lavoro al servizio di un’organizzazione di tendenza non potesse imporgli di trascorrere una vita di astinenza, intaccando il cuore stesso della tutela garantita dall’articolo 8 della Convenzione)

 

Note

Ai fini della decisione del caso di specie, che differisce da quella adottata nel coevo caso Obst c. Germania (425/03), gioca un rilievo decisivo la mansione esercitata dal ricorrente, al quale non avrebbe potuto richiedersi il rispetto un obbligo di lealtà aggravato.