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Lombardi Vallauri c. Italia, N. 39128/05, Corte EDU (Seconda Sezione), 20 ottobre 2009

Data
20/10/2009
Tipologia Sentenza
Numerazione 39128/05

Abstract

Università Cattolica del Sacro Cuore. Revoca del gradimento della Santa Sede e mancato rinnovo del contratto del docente. Violazione dell’articolo 10 della CEDU, sotto il profilo delle sue “garanzie procedurali”.

Riferimenti normativi

Art. 6 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU
Art. 13 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. La libertà di espressione riconosciuta dall’articolo 10 della CEDU costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni primordiali per il suo progresso e per lo sviluppo di ogni individuo. Fatta salva la riserva del paragrafo 2, essa vale non soltanto per le “informazioni” o le “idee” accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, sconvolgono o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e l’apertura mentale, senza i quali non vi è “società democratica”.

2. La portata indefinita della misura restrittiva della libertà di espressione o l’assenza di una motivazione dettagliata di tale misura, accompagnata dalla mancanza di un adeguato controllo giurisdizionale sull’applicazione della stessa, determina una violazione dell’articolo 10 della Convenzione sul “piano procedurale”.
(Il ricorrente, professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si era visto negare il rinnovo del proprio incarico di docenza annuale a seguito della revoca del gradimento da parte della Santa Sede, previsto come necessario dalla vigente normativa pattizia (art. 10.3, Accordo di Villa Madama). Il provvedimento accademico che respingeva la sua candidatura si limitava, tuttavia, a porre un rimando all’atto dell’autorità ecclesiastica, senza chiarire le ragioni dell’estromissione. Alla luce di tali circostanze, la Corte osserva che l’interesse dell’Università a dispensare un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica non potesse estendersi fino al punto di intaccare la sostanza stessa delle garanzie procedurali dell’articolo 10 della Convenzione, il quale implica almeno la possibilità di conoscere i motivi di un’eventuale limitazione e di attivare, rispetto ad essi, un congruo contraddittorio)