Diritto alla riservatezza e alla vita privata e a un equo processo. Misure di intercettazione e piantonamento in processo penale.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 6 CEDU
Massima
La sorveglianza via GPS deve essere distinta per sua natura da altri metodi di sorveglianza visiva e acustica che sono, di regola, più suscettibili di causare un’interferenza nella vita privata di una persona, in quanto rivelano più informazioni sulla condotta di una persona, le sue opinioni e sentimenti. La sorveglianza a mezzo GPS, ordinata dal Procuratore Generale per investigare numerose imputazioni di tentato omicidio per cui un movimento terrorista ha assunto responsabilità, al fine di prevenire altri attacchi dinamitardi, serviva il fine della sicurezza nazionale, della prevenzione di crimini e della protezione dei diritti delle vittime. Nel determinare se la sorveglianza via GPS sia necessaria in una società democratica, la Corte reitera che la nozione di necessità implica che l’interferenza risponda a un bisogno sociale e, in particolare, che sia proporzionata al legittimo fine perseguito.
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