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Cipro c. Turchia, N. 25781/94, Corte EDU (Grande Camera), 12 maggio 2014

Abstract

Ricorso interstatale. Le operazioni militari turche nell’isola di Cipro hanno integrato una violazione di numerosi articoli della Convenzione.

Riferimenti normativi

Art. 1 CEDU
Art. 2 CEDU
Art. 3 CEDU
Art. 4 CEDU
Art. 5 CEDU
Art. 6 CEDU
Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU
Art. 11 CEDU
Art. 13 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 17 CEDU
Art. 18 CEDU
Art. 1 Prot. 1 CEDU
Art. 2. Prot. 1 CEDU

 

Massima

1. Il dovere di proteggere il diritto alla vita ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, letto in sistema con l’impegno degli Stati, in ossequio all’articolo 1, di assicurare “ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti [dalla] Convenzione”, implica che debbano esserci delle indagini effettive ed ufficiali qualora degli individui siano stati uccisi per effetto dell’uso della forza da parte di soggetti che agiscano in nome dello Stato, ovvero da parte di attori non statali.

2. L’accertamento che un membro della famiglia di una “persona scomparsa” sia vittima di un trattamento contrario all’articolo 3 della CEDU dipende dall’esistenza di fattori specifici che attribuiscano alla sofferenza di tali persone un carattere e una dimensione distinti dal disagio emotivo che potrebbe essere considerato inevitabile per i parenti di una vittima di un importante violazione dei diritti umani. Elementi rilevanti possono includere la prossimità familiare – in questo contesto un certo peso è assunto dal legame genitore-figlio –, le particolari circostanze della relazione, la misura in cui il familiare ha assistito agli eventi in questione, il coinvolgimento del familiare nei tentativi di ottenere informazioni sulla persona scomparsa e il modo in cui le autorità hanno risposto a tali richieste. L'essenza di tale violazione non risiede tanto nel fatto della "scomparsa" del familiare, ma piuttosto nelle reazioni e negli atteggiamenti delle autorità rispetto alla, situazione quando viene portata alla loro attenzione. È soprattutto nei confronti di quest'ultimi elementi, che un parente può affermare di essere una vittima diretta della condotta della condotta delle autorità.
(La Corte è chiamata a esprimersi sulla situazione esistente nell’isola di Cipro a seguito dell’invasione turca del 1974 e della proclamazione, nel 1983, della Repubblica Turca di Cipro del Nord. L’operazione militare e la successiva occupazione hanno determinato numerose violazione di diritti protetti dalla Convenzione, nei confronti di diverse categorie di soggetti. La sparizione di cittadini greco-ciprioti ha integrato una violazione degli articoli 2, 3 e 5 della CEDU, che viene riconosciuta anche rispetto alla posizione dei familiari delle vittime. La divisione dell’isola ha prodotto altresì una violazione, nei cittadini sfollati, degli articoli 8 e 13 della CEDU, nonché dell’articolo 1 del Protocollo 1. Le condizioni di vita dei greco-ciprioti della regione del Karpas, nel Cipro settentrionale, ha determinato una violazione degli articoli 3, 8, 9, 10 e 13 della CEDU, nonché degli articoli 1 e 2 del Protocollo 1. Infine, viene riconosciuta una violazione dell’articolo 6 della CEDU perpetrata nei confronti dei turco-ciprioti, inclusi membri della comunità nomade, abitanti nella parte settentrionale dell’isola)