Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte costituzionale italiana, N. 170/2010, 19 maggio 2010

Data
19/05/2010
Tipologia Sentenza
Numerazione 170/2010

Abstract

La regione Piemonte eccede la propria competenza riconoscendo lo status di lingua minoritaria ad un idioma non compreso nel novero tassativo previsto dal Legislatore statale. Manifesta illegittimità costituzionale. 

Riferimenti normativi

Art. 6 Costituzione
Legge della Regione Piemonte del 7 aprile 2009, n. 11

Massima

E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Piemonte del 7 aprile 2009, n. 11, limitatamente alle parole ”la lingua piemontese” per violazione dell'art. 6 Cost., avendo la Regione ecceduto la propria competenza, laddove ha attribuito alla "lingua piemontese", non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all'art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime. 
Se è vero che sussiste un potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche anche delle Regioni a statuto ordinario, non è ammissibile attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto dal legislatore statale.