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Ibragim Ibragimov et al. c. Russia, Nn. 1413/08, 28621/11, Corte EDU (Terza Sezione), 28 agosto 2018

Abstract

Libertà di espressione nella pubblicazione di testi censurati che inneggiano potenzialmente al terrorismo e all’odio religioso.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU

Massima

La libertà di esprimere il proprio pensiero si estende alla possibilità di pubblicare manuali e testi anche se censurati da uno Stato, se lo Stato non ha fornito evidenze necessarie a giustificarne la censura.  Nel caso di specie, trattasi di manuali di teologia islamica, considerati dal governo quali estremisti e violenti e pertanto bannati.