Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte costituzionale belga (Cour Constitutionnelle), N. 85/2009, 14 maggio 2009

Abstract

Revoca della cittadinanza per motivi di sicurezza internazionale. Crimini di natura terroristica. Applicabilità della misura della revoca solo a cittadini belgi naturalizzati. No violazione del principio di non discriminazione. 

Riferimenti normativi

Art. 10 Costituzione belga
Art. 11 Costituzione belga
Codice belga della cittadinanza

Massima

Il fatto che la revoca della cittadinanza per motivi (fra gli altri) di sicurezza nazionale sia prevista solo nei confronti dei cittadini naturalizzati non viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione (artt. 10 e 11 Cost. belga). Infatti, esistono delle differenze tra la cittadinanza per nascita e quella acquisita. Da un lato, i cittadini per nascita vengono al mondo già con questo status, senza bisogno di farne richiesta. Dall'altro lato, i cittadini naturalizzati acquisiscono la cittadinanza solo in un momento successivo e sulla base del possesso di alcuni requisiti. Ciò implica che, se questi requisiti vengono meno, la cittadinanza può essere revocata. L'aver commesso un grave reato, quali sono i reati di stampo terroristico, rompe senza dubbio il legame esistente fra lo Stato e l'individuo.