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Al-Husin c. Bosnia Erzegovina, N. 3727/08, Corte EDU (Quarta Sezione), 7 febbraio 2012

Abstract

Espulsione di straniero per motivi di sicurezza nazionale. Sospetti legami con il terrorismo. Rischio di tortura e trattamenti inumani e degradanti nel Paese di destinazione. Violazione delle garanzie procedurali. Prove segrete.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU

Massima

1. L'espulsione di un soggetto per motivi di sicurezza nazionale viola l'art. 3 CEDU se vi è un rischio reale che, una volta giunta nel Paese di destinazione, vi sia un rischio concreto che la persona sia sottoposta a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti. 

2. L'utilizzo di prove segrete, non conoscibili né alla persona sottoposta a procedimento di espulsione né al suo difensore, configura una violazione delle garanzie procedurali.