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Grecia c. Regno Unito, Report, N. 176/56, Comm. EDU, 26 settembre 1958

Data
26/09/1958
Tipologia Rassegna
Numerazione 176/56

Abstract

Deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Nozione di “nazione” ai sensi dell’art. 15, par. 1 CEDU. Avviso di deroga alla Convenzione ai sensi dell’art. 15, par. 3 CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 15 CEDU

Descrizione

1. Il termine "nazione" ex art. 15, par. 1 CEDU indica "il popolo e le sue istituzioni anche in un territorio non indipendente, o, in altre parole, la società organizzata, ivi incluse le autorità responsabili della garanzia dell'ordine pubblico in base al diritto interno e internazionale". Ne consegue che un impero costituito da più territori ha il diritto di invocare lo stato di emergenza anche in uno solo di questi, poiché altrimenti non potrebbe reagire efficacemente a un tentativo di rovesciare con la forza il governo dello specifico territorio.

2. Ai sensi dell'art. 15, par. 3 CEDU, spetta allo Stato interessato notificare senza ritardo al Segretario generale del Consiglio d’Europa le misure di deroga adottate e di riferire ogni informazione utile a consentire agli altri Stati contraenti di valutare la natura e la portata della limitazione dei diritti fondamentali che le misure comportano. Nel caso di specie, il periodo di tre mesi intercorso tra l'adozione della misura di deroga e la rispettiva notifica risulta eccessivo e costituisce un’ipotesi di ritardo ingiustificato.
(Caso relativo allo stato di emergenza proclamato dal Regno Unito sul territorio di Cipro).