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Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Causa C-222/84, CGUE, 15 maggio 1986

Data
15/05/1986
Tipologia Sentenza
Numerazione C-222/84

Abstract

Rifiuto di assunzione a tempo pieno come membro armato di un corpo di polizia e dell’addestramento al maneggio delle armi da fuoco agli agenti di polizia di sesso femminile. Discriminazione sessuale

Riferimenti normativi

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Massima

1. La disciplina nazionale che attribuisca ad un certificato valore di prova inoppugnabile della sussistenza dei presupposti per derogare al principio di parità di trattamento tra uomini e donne priva il singolo della possibilità di far valere in via giudiziaria i diritti attribuiti dalla direttiva 76/207 e, conseguentemente, viola il principio di effettività della tutela giurisdizionale, quale principio riconosciuto dalle tradizioni costituzionali degli stati membri, previsto dall’art. 6 della direttiva 76/207 nonché dagli artt. 6 e 13 della CEDU. 

2. Il principio di parità di trattamento tra uomini e donne non è soggetto ad alcuna riserva generale con riguardo a provvedimenti motivati dalla tutela della pubblica sicurezza. Pertanto eventuali discriminazioni basate sul sesso e realizzate per motivi attinenti alla tutela della sicurezza pubblica devono essere esaminate alla luce delle deroghe al principio della parità di trattamento tra uomini e donne contemplate dalla direttiva 76/207, che devono comunque essere interpretate restrittivamente in quanto rappresentano la limitazione di un diritto individuale.

3. La totale esclusione delle donne dall’attività lavorativa di poliziotto in ragione di un rischio di carattere generale legato a detta attività e non di un rischio peculiare alle donne per motivi di pubblica sicurezza non rientra nell’ambito delle deroghe previste dalla direttiva ai fini della protezione della donna.