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Isabel Gonzàlez Castro c. Mutua Umivale e altri, Causa C-41/17, CGUE (Quinta Sezione), 19 settembre 2018

Data
19/09/2018
Tipologia Sentenza
Numerazione C‑41/17

Abstract

Diniego di sospensione del contratto di lavoro e di concessione di un’indennità per rischio durante il periodo di allattamento ad una lavoratrice che svolge un lavoro a turni e solo una parte delle mansioni in orario notturno. Presunzione di discriminazione sessuale.

Riferimenti normativi

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

Massima

1. L’art. 7 della direttiva 92/85 non deve essere interpretato in modo meno favorevole delle disposizioni generali di cui alla direttiva 2003/88 né in maniera contraria ai fini della direttiva 92/85. Lo scopo è quello di corroborare la protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che svolgano parte delle mansioni in orari notturni. 

2. L’art. 19 della direttiva 2006/54/CE, avente ad oggetto l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione, è applicabile ai casi in cui una lavoratrice contesti la valutazione dei rischi connessi al suo posto di lavoro, ove essa esponga fatti dimostranti che la valutazione non ha tenuto conto del caso particolare. In tal caso, si presume una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 2006/54: il giudice del rinvio deve esaminare la situazione individuale per comprendere se vi è stata lesione dei diritti della lavoratrice, mentre spetta al convenuto dimostrare che la valutazione ha tenuto conto della fattispecie individuale.