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Athanasios Vatsouras e Josif Koupatantze c. Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900, Cause C-22/08 e C-23/08, CGUE (Terza Sezione), 4 giugno 2009

Data
04/06/2009
Tipologia Sentenza
Numerazione C-22/08, C-23/08

Abstract

Erogazioni di prestazioni di natura finanziaria concessi da uno Stato membro destinati a facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Discriminazione in base alla nazionalità.

Riferimenti normativi

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

Massima

1. I cittadini degli Stati membri alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro, i quali abbiano legami reali con il mercato del lavoro di quest’ultimo, possono beneficiare di una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitarne l’accesso. Tuttavia, spetta alle autorità nazionali non solo constatare l’esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro ma altresì esaminare gli elementi costitutivi della prestazione, ed in particolare gli obiettivi e le condizioni per la concessione. Pertanto, l’obiettivo della prestazione dev’essere esaminato con riguardo ai suoi risultati e non alla sola struttura formale. Quindi, non possono essere considerate «prestazioni d’assistenza sociale», ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38, le prestazioni di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne dà la legislazione nazionale, siano destinate a facilitare l’accesso al mercato del lavoro.  

2. L’art. 12 CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilità di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi. Infatti, l’art. 12 CE vieta, nell’ambito di applicazione del Trattato, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Tale disposizione riguarda le situazioni, rientranti nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini di un altro Stato membro per la sola ragione della sua nazionalità, e non trova applicazione nel caso di un’eventuale disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli degli Stati terzi.