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Privacy International c. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs et al., Causa C-623/17, CGUE (Grande Camera), 6 ottobre 2020

Abstract

Protezione dati personali e tutela della privacy in contrapposizione al diritto dello Stato di intercettare e raccogliere informazioni e dati personali ai fini della tutela della sicurezza interna.

Riferimenti normativi

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Massima

The directive 2002/58/CE of the European Parliament and the Council of 12 July 2002 relating to the treatment of personal data and the protection of privacy in the field of electronical communication, should be interpreted as to include the legitimacy of a national legislation that authorizes a national authority to impose, to the service providers of such electronical communication networks, data relating to the use and the location of the user in order to safeguard national security. Article 15 of the same directive 2002/58, modified by directive 2009/136, read in the light of article 2, paragraph 2, TEU and of articles 7,8, 11 and 52, paragraph 1, of the EUCFR, should be interpreted in the sense that it does not allow a national legislation that authorizes national authorities to impose the service providers of electronical communication networks a generalized and indifferentiated transmission of data relating to the use and location of such services, to the security and intelligence services, with the aim of protecting national security.

La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, deve essere interpretata nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva una normativa nazionale che consente a un’autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trasmettere ai servizi di sicurezza e di intelligence dati relativi al traffico e all’ubicazione ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale. L’articolo 15 della medesima direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché degli articoli 7, 8 e 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente a un’autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, la trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione ai servizi di sicurezza e di intelligence.