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Baş c. Turchia, N. 66448/17, Corte EDU (Seconda Sezione), 3 marzo 2020

Abstract

Proporzionalità delle misure di deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Detenzione cautelare di un magistrato, presunto terrorista, disposta sulla base di un mero sospetto. Assenza di un’udienza durante il procedimento utile a valutare la legittimità della detenzione.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 15 CEDU

Massima

1. La decisione di porre in stato di arresto un magistrato, assunta secondo modalità non conformi alla legge e idonee a privare gli appartenenti all'ordine giudiziario delle garanzie di indipendenza loro accordate, non può essere ritenuta conforme all’art. 5, par. 1 CEDU, neppure in un contesto emergenziale. L’illegittima e irragionevole limitazione della libertà personale, infatti, non può dirsi strettamente richiesta dalle esigenze della situazione ex art. 15 CEDU. 

2. La detenzione cautelare disposta in assenza di elementi di prova idonei e sufficienti a soddisfare il requisito della ragionevolezza del sospetto di cui all’art. 5, par. 1 lett. c) CEDU viola la Convenzione. Il “mero sospetto” non è sufficiente a legittimare la privazione della libertà personale nemmeno in vigenza di una situazione emergenziale, giacché la misura non risulta strettamente richiesta dalle esigenze della situazione ex art. 15 CEDU. 

3. Anche in circostanze emergenziali, l’impossibilità di presenziare per un periodo di un anno e due mesi di fronte ai tribunali chiamati a pronunciarsi sulla legittimità della detenzione viola la Convenzione. Inficiando l’essenza stessa dall'art. 5, par. 4 CEDU, una tale misura non può essere considerata come strettamente richiesta dalle esigenze della situazione.
(Caso relativo alla detenzione cautelare di un ex magistrato turco accusato di appartenenza all’organizzazione terroristica FETÖ/PDY).