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Sabanchiyeva e Altri c. Russia, N. 38450/05, Corte EDU (Prima Sezione), 6 giugno 2013

Abstract

Rifiuto delle autorità di restituire le salme di terroristi ai rispettivi familiari per organizzarne la sepoltura secondo le usanze islamiche. Illegittima ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

Sebbene sia utile a prevenire il terrorismo, il divieto di restituire le salme di terroristi ai rispettivi familiari per consentirne la sepoltura, e l’esclusione dei familiari stessi dalla partecipazione alle cerimonie funebri dei defunti, costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nell’imporre una siffatta misura, le autorità devono adottare un “approccio individualizzato” e il provvedimento non deve produrre effetti punitivi nei confronti dei parenti dei terroristi deceduti. 
(Nel caso di specie, il ricorso è presentato dai familiari di taluni terroristi deceduti durante un attacco da loro condotto. Ai sensi degli articoli 8 e 14 CEDU, essi lamentavano l’impossibilità di organizzare, o di partecipare, alle cerimonie funebri dei loro cari in considerazione di quanto disposto dalla legge antiterrorismo russa, che, nella loro opinione, era discriminatoria nei confronti dei musulmani. La Corte ha osservato che la decisione adottata dalle autorità russe perseguiva scopi legittimi, quali la prevenzione di disordini durante le sepolture, il rispetto della sofferenza dei parenti delle vittime del terrorismo e la minimizzazione dell'impatto psicologico sulla popolazione. Tuttavia, considerando la “natura automatica” della misura, la cui applicazione non era stata preceduta dalla valutazione delle circostanze specifiche del caso concreto, ha ritenuto che l’imposizione del divieto risultasse sproporzionata rispetto al diritto dei ricorrenti alla tutela della vita privata e familiare. In conseguenza, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU. Non ha invece ravvisato la violazione dell'art. 14 CEDU, non avendo riscontrato alcun elemento utile a concludere che la legge in questione riguardasse un gruppo religioso specifico).