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Laurence Prinz c. Region Hannover e Philipp Seeberger c. Studentenwerk Heidelberg, Cause C‑523/11 e C‑585/11, CGUE (Terza Camera), 18 luglio 2013

Data
18/07/2013
Tipologia Sentenza
Numerazione C‑523/11, C‑585/11

Abstract

Rifiuto da parte dello Stato membro di concedere un sussidio alla formazione universitaria in un altro Stato membro in ragione della mancanza del requisito della residenza prolungata sul proprio territorio.

Riferimenti normativi

20 TFUE
21 TFUE

Massima

1. Sebbene uno Stato membro possa legittimamente concedere sussidi alla formazione solo agli studenti che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato medesimo, la prova richiesta da uno Stato membro per poter far valere l’esistenza di un collegamento reale di integrazione non deve avere carattere troppo esclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente e lo Stato membro medesimo, restando escluso qualsiasi altro elemento rappresentativo.  Così, se l’esistenza di un determinato livello di integrazione può ritenersi comprovata una volta accertato che lo studente abbia soggiornato, per un certo periodo, nello Stato membro in cui chieda il beneficio del sussidio alla formazione, il requisito unico di residenza rischia di escludere dal beneficio del sussidio stesso gli studenti che, pur non avendo tale requisito, possiedono non di meno sufficienti collegamenti con la società di tale Stato membro, quali, ad esempio, la cittadinanza, la famiglia, l’ occupazione, le conoscenze linguistiche o altri collegamenti di ordine sociale o economico.

2. Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordini la concessione di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza, ai sensi di tale legge, sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dell’inizio degli studi. Infatti, un requisito di tal genere è idoneo a dissuadere i cittadini nazionali dall’esercizio della loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, tenuto conto dell’incidenza che l’esercizio di tale libertà può avere sul diritto ai sussidi alla formazione.

(Caso relativo alla legittimità comunitaria della normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza, ai sensi di tale legge, sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dell’inizio degli studi)