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Vogt c. Germania, N. 17851/91, Corte EDU (Grande Camera), 26 settembre 1995

Data
26/09/1995
Tipologia Sentenza
Numerazione 17851/91

Abstract

Licenziamento di un'insegnante assunta a tempo indeterminato in una scuola secondaria pubblica a causa della manifestazione di convinzioni politiche estremiste. Violazione dell’art. 10 CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1. La possibilità di accesso alla funzione pubblica non è garantita dalla CEDU e ciascuno Stato contraente è libero di determinare le condizioni alle quali essa è subordinata. Di conseguenza, il rifiuto di assumere una persona come dipendente pubblico non può, in quanto tale, costituire la base per un reclamo ai sensi della Convenzione. Ciò non significa, tuttavia, che una persona che è stata assunta come dipendente pubblico non possa lamentarsi di essere stata licenziata se tale licenziamento viola uno dei suoi diritti ai sensi della Convenzione.

2. Il licenziamento, come sanzione disciplinare per essere venuta meno al dovere imposto dalla legge ai funzionari pubblici di sostenere il sistema costituzionale democratico mediante il proprio impegno per un partito politico che persegue obiettivi anticostituzionali, realizza una interferenza con il diritto tutelato dall’art. 10 della CEDU. Sebbene tale ingerenza persegua uno scopo legittimo, laddove la funzione pubblica è posta a tutela della Costituzione e della democrazia, la gravità della misura adottata e delle conseguenze che ne derivano non sono proporzionate allo scopo perseguito se l’ostilità ai valori costituzionali viene desunta solo dall’appartenenza, per quanto attiva, ad un partito politico.
(Caso relativo al licenziamento di un'insegnante assunta a tempo indeterminato in una scuola secondaria statale in Germania a causa delle sue attività politiche come membro del Partito comunista tedesco).