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Škorjanec c. Croazia, N. 25536/14, Corte EDU (Seconda Sezione), 28 marzo 2017

Abstract

Aggressione determinata dall’odio razziale. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti. Definizione e ambito di applicazione dei crimini d’odio.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. Affinché un’aggressione sia considerata un crimine d’odio, non è necessario che essa sia stata determinata esclusivamente dalle caratteristiche della vittima. In effetti, gli autori possono avere motivazioni complesse, essendo influenzati da circostanze contingenti in modo eguale o prevalente rispetto al loro atteggiamento prevenuto nei confronti del gruppo etno-culturale a cui appartiene la vittima. Inoltre, l'articolo 14 CEDU, alla luce del suo obiettivo e della natura dei diritti che cerca di salvaguardare, copre anche i casi in cui un individuo è trattato meno favorevolmente a causa dello status o delle caratteristiche personali di un’altra persona. Ne consegue, pertanto, che l'obbligo per le autorità di ricercare un eventuale collegamento tra atteggiamenti razzisti e un determinato atto di violenza – che fa parte delle responsabilità incombenti sugli Stati ai sensi dell'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU – non riguarda solamente gli atti di violenza basati sullo status o le caratteristiche personali (vere o presunte) della vittima, ma anche atti di violenza basati sull'associazione o l’affiliazione (vera o presunta) della vittima con un'altra persona; la quale possiede a sua volta (effettivamente o presumibilmente) un particolare status o determinate caratteristiche personali.
2. In effetti, alcune vittime di crimini ispirati dall'odio vengono scelte non perché possiedono una caratteristica particolare, ma a causa del loro legame con un'altra persona che (effettivamente o presumibilmente) possiede la caratteristica rilevante. Questa connessione può assumere la forma dell'appartenenza o dell'affiliazione della vittima a un particolare gruppo, o del collegamento (effettivo o percepito) della vittima con un membro di un particolare gruppo attraverso, ad esempio, relazioni personali, amicizia o matrimonio (caso in cui le autorità nazionali competenti avevano evidenziato che la ricorrente – legata sentimentalmente ad un soggetto di etnia rom – non aveva a sua volta origini Rom e pertanto non poteva essere considerata come vittima di un’aggressione a sfondo razziale).