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Conclusioni dell'Avvocato Generale Van Gerven, Torfaen Borough Council c. B & Q plc., Causa C-145/88, CGUE (Sesta Sezione), 29 giugno 1989

Abstract

Libera circolazione delle merci. Normativa nazionale che sancisce il divieto di esercitare attività commerciali domenicali. Deroghe religiosamente orientate rispetto alle norme del mercato unico.

Riferimenti normativi

Art. 30 Trattato CEE

Art. 36 Trattato CEE

Massima

1. La preoccupazione di non offendere la sensibilità religiosa di taluni soggetti aprendo i negozi la domenica non rientra nella nozione di “moralità pubblica”.

2. Nonostante spetti in linea di principio a ciascuno Stato membro determinare gli imperativi della moralità pubblica nell’ambito del proprio territorio in base alla propria scala di valori e nella forma da esso scelta, è compito della Corte esercitare un certo controllo su ciò che uno Stato membro ritiene rientri nella nozione di moralità pubblica.

3. Il mantenimento della domenica come giorno privo di attività commerciali può essere concepito come esigenza imperativa, in risposta alla preoccupazione di offrire ai cittadini la possibilità di dedicare lo stesso giorno ad ogni specie di attività non lavorativa – ad esempio religiosa – e ai contatti sociali. In tal caso, occorre tuttavia accertare se la normativa nazionale in questione sia necessaria a realizzare l’esigenza imperativa addotta e risulti proporzionata a tal fine.

4. La “ragionevolezza” di un provvedimento viene in considerazione nel diritto comunitario solo nella misura in cui tale provvedimento non costituisca uno strumento di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata.