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Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Repubblica d'Austria, Causa C-112/00, CGUE, 12 giugno 2003

Abstract

Presunta violazione delle norme di diritto comunitario in materia di libera circolazione delle merci. Decisione di non vietare una manifestazione a carattere politico, che ha comportato il blocco totale della circolazione autostradale, al fine di tutelare la libertà d’espressione e di riunione dei manifestanti.

Riferimenti normativi

Art. 30 Trattato EC

Art. 34 Trattato EC

Art. 5 Trattato EC

Art. 10 CEDU

Art. 11 CEDU

Massima

1. Poiché il rispetto dei diritti fondamentali si impone sia alla Comunità che ai suoi Stati membri, la tutela di tali diritti rappresenta un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché essi derivino da una libertà fondamentale garantita dai Trattati, quale la libera circolazione delle merci.

2. La tutela dell’ambiente e della sanità pubblica può, a talune condizioni, rappresentare un legittimo obiettivo di interesse generale tale da giustificare una limitazione alle libertà fondamentali garantite dai Trattati, tra cui la libera circolazione delle merci.

3. I diritti alla libertà d’espressione e alla libertà di riunione garantiti dalla CEDU non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. L’esercizio di tali diritti può pertanto essere soggetto a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti tutelati.

4. Nell’effettuare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale. Occorre verificare, tuttavia, che le restrizioni imposte agli scambi intracomunitari siano proporzionate con riferimento al legittimo obiettivo perseguito, ossia la tutela dei diritti fondamentali.

(Nel caso di specie, un’impresa di trasporti internazionali lamentava il fatto che il mancato divieto da parte delle autorità austriache di svolgere una manifestazione organizzata da un’associazione con finalità ambientali – la quale aveva interrotto la circolazione sull’autostrada del Brennero per quasi trenta ore –, rappresentasse un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle merci. Secondo la Corte, in considerazione dell’ampio potere discrezionale spettante in quest’ambito alle autorità nazionali, queste ultime hanno ragionevolmente ritenuto che l’obiettivo legittimo di tutelare i diritti alla libertà d’espressione e di riunione dei manifestanti non potesse essere ragionevolmente conseguito attraverso misure meno restrittive).