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Apple-Irrgang e altri c. Germania, dec., N. 45216/07, Corte EDU (Quinta Sezione), 6 ottobre 2009

Data
06/10/2009
Tipologia Sentenza
Numerazione 45216/07

Abstract

L'introduzione di corsi di etica obbligatoria nelle scuole pubbliche non viola l'art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo della CEDU.
 

Riferimenti normativi

Art. 2 Prot. 1 CEDU

Massima


1. Sebbene la definizione e la pianificazione del programma di studi rientrino, in linea di principio,  nella competenza degli Stati contraenti, questi sono comunque tenuti, in forza del secondo comma dell’art. 2 del primo Protocollo addizionale della CEDU, a vigilare affinché le informazioni e le conoscenze contenute nel programma siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralista, al fine di evitare che si realizzino forme di indottrinamento lesive del diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni filosofiche e religiose nell’educazione dei figli.

2. Laddove l’introduzione di corsi di etica nelle scuole sia finalizzata a coprire un varietà di argomenti di natura etica in modo oggettivo e pluralista, senza dare priorità a una credenza rispetto ad un'altra od omettere o sfidare altre credenze, in particolare la fede cristiana, essa non costituisce indottrinamento e non pregiudica il diritto al rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori .