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Conclusioni dell'Avvocato Generale Bot, Mesopotamia Broadcast A/S METV e Roj TV A/S c. Bundesrepublik Deutschland, Cause riunite C‑244/10 e C‑245/10, CGUE (Terza Sezione), 5 maggio 2011

Abstract

Istigazione alla violenza e supporto di attività terroristiche attraverso programmi televisivi. Nozione di incitamento all’odio ai sensi dell’art. 22 bis della direttiva 89/552/CEE. 

Riferimenti normativi

Direttiva del Consiglio 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

Massima

Indicando quale criterio di discriminazione la “razza” e la “nazionalità”, l’art. 22 bis della direttiva 89/552/CEE non intende escludere le discriminazioni fondate sull’origine etnica. Il termine “razza”, in riferimento agli esseri umani, non richiama alcun contenuto scientifico oggettivo, ma rinvia a caratteristiche visibili e globali, che sono, per definizione, relative e parziali. Parimenti, il concetto di “nazionalità” non concerne esclusivamente la cittadinanza, né l’assenza di cittadinanza, ma designa l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche, o la sua affinità con la popolazione di uno Stato.

(Domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 22 bis della direttiva 89/552/CEE. In particolare, veniva domandato alla Corte se la nozione di incitamento all’odio basato su differenze di razza e di nazionalità ex art. 22 bis della direttiva potesse essere interpretata nel senso di vietare quelle trasmissioni che, operando un’apologia dell’organizzazione terroristica PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), potevano pregiudicare la comprensione fra diverse comunità etniche, quali le comunità curde e turche).