Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Bidart c. Francia, N. 52363/11, Corte EDU (Quinta Sezione), 12 novembre 2015

Abstract

Divieto di diffusione di materiale relativo a reati con finalità di terrorismo al fine di salvaguardare l’ordine pubblico e prevenire la criminalità. Legittima limitazione della libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

Quando vengono adottate misure per impedire la diffusione di informazioni o idee relative a potenziali attività terroristiche, è necessaria una scrupolosa valutazione, al fine di evitare pericoli per l’ordine democratico. Le autorità nazionali devono garantire un giusto equilibrio tra il diritto fondamentale degli individui alla libertà di espressione e il diritto legittimo della società di proteggersi dalla minaccia terroristica, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e non oltrepassando il margine di apprezzamento a loro disposizione. (Nel caso di specie, il ricorrente, ex capo dell'organizzazione separatista basca Iparretarrak, condannato per reati terroristici, denunciava l'illegittima ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione in relazione alle condizioni poste alla sua liberazione. Precisamente, contestava il divieto di parlare pubblicamente dei reati da lui commessi e di diffondere qualsiasi opera relativa agli stessi reati. La Corte ha sottolineato criticamente l’approccio delle autorità nazionali nell'adozione della misura impugnata, evidenziando che la decisione era basata solo su un rischio ipotetico per l'ordine pubblico, non del tutto accertato. Tuttavia, ha osservato che la restrizione imposta al ricorrente era stata sottoposta a revisione giudiziaria ed era limitata nel tempo e nell’oggetto, non impedendogli di esprimere qualunque opinione sulla questione basca. Di conseguenza, ha rilevato che i tribunali nazionali non hanno superato il loro margine di apprezzamento e che non vi è stata violazione dell'art. 10 CEDU).